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Tel. 0174227560 - montealpetbikevillage@live.it

MONTE ALPET – SCIOVIE CARDINI

REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA    

 L’acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del presente “Regolamento di biglietteria”.

 Il biglietto in uso per la stagione invernale corrente è PERSONALE E NON CEDIBILE.

1) Informativa generale per gli sciatori

Per la sicurezza generale, si invitano gli sciatori a prendere visione e rispettare la segnaletica posizionata sull’area sciabile o ai margini della stessa. Il grado di difficoltà delle piste è segnalato alle stazioni di partenza ed è meramente indicativo. Ciascun sciatore, per tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se tale grado di difficoltà è compatibile con le proprie capacità. Per motivi di sicurezza è vietato accedere alle piste dopo la chiusura degli impianti. In caso violazione è prevista la sospensione o il ritiro dello Skipass da parte della Società o delle Forze dell’ordine.

Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adulti; per i bambini di altezza superiore di 1,25 m. non è richiesto l’accertamento dell’età. (D.M. 8 marzo 1999).

2) L’acquisto del biglietto.

Le tessere che consentono di ottenere tariffe agevolate (sci club, università) sono strettamente personali; ne consegue che l’acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento di identità.

Tutti i biglietti vengono rilasciati su supporto elettronico (mani libere) al costo di euro 2,00

L’autocertificazione della data di nascita e dello stato di famiglia non è documento idoneo per ottenere le tariffe scontate, per le quali sarà sempre necessario presentare il documento richiesto (art.2 del D.P.R. n.445/2000).

I biglietti giornalieri, plurigiornalieri e stagionali sono acquistabili anche con assicurazione; in tal caso l’utilizzatore potrà richiedere direttamente alla compagnia assicurativa, nei limiti delle garanzie prestate, il rimborso delle spese per danni a persone e cose, il rimborso per spese mediche urgenti e altre eventuali coperture. L’acquisto del biglietto implica conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento esposto al pubblico.

3) L’utilizzo del biglietto.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Il biglietto “mani libere” deve essere tenuto in una tasca, lontano da telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche e dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale addetto agli impianti e/o del personale addetto al controllo dei biglietti. L’utilizzatore deve sempre avere con sé un documento di riconoscimento.Ogni abuso, scambio anche involontario, manomissione o utilizzo scorretto comporterà l’immediato ritiro, l’annullamento definitivo dello stesso e l’inoltro della pratica ai nostri consulenti legali, nonché per il contraente, il pagamento a titolo di penale, in caso di cessione a terzi, anche involontaria, della somma prevista contrattualmente oppure, in assenza di contratto, di una somma pari al doppio del valore del biglietto ceduto e l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge, oltre alle spese legali.

4) Controlli e sanzioni.

L’utilizzatore di un biglietto che non corrisponda al legittimo titolare è soggetto a sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 500,00 oltre ad avvio di procedimento penale per il reato di sostituzione di persona o altri reati eventualmente ravvisabili dall’Autorità Giudiziaria.

Ogni impianto è attrezzato per il controllo elettronico. Addetti specializzati con tesserino di riconoscimento, oltre al personale addetto agli impianti, sono autorizzati dalle Sciovie Cardini SRL ad effettuare controlli e, in caso di abuso, hanno l’obbligo di ritirare il biglietto e procedere secondo regolamento. Skipass, biglietto o tesserino devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti agli impianti, i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’utilizzatore.

Il personale di controllo agli impianti di risalita avrà inoltre l’obbligo di RITIRARE il biglietto in possesso allo sciatore, senza possibilità di rimborso, nei seguenti casi:

  • BIGLIETTI CON FOTOGRAFIA e/o NOMINATIVI: utilizzo del biglietto da persona diversa dal titolare.
  • USO IRREGOLARE DEL BIGLIETTO: contraffazione della data, tentativi di utilizzazione in giorni successivi alla data di scadenza.
  • Impossibilità di dimostrare il diritto ad usare il biglietto a tariffa scontata.
  • Uso incauto dell’impianto di risalita e/o delle piste, pregiudizievole della propria e/o altrui incolumità

  Nei summenzionati casi di uso irregolare, la Direzione della Società si riserva il diritto di agire, nei confronti dei responsabili delle irregolarità di cui sopra, nei termine di legge.

  Per i casi di irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei biglietti non si accettano reclami.             

 5) Sul rimborso del biglietto.

I biglietti acquistati non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo, neppure per impossibilità di utilizzo da parte dell’acquirente; la validità e la durata del biglietto non possono essere variati dopo l’acquisto. Nessun rimborso né sostituzione è dovuta, nello specifico, neppure a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla volontà dell’utilizzatore (tra i quali a titolo esemplificativo, rientrano l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, qualsiasi tipo di fenomeno che possa compromettere o interdire il funzionamento degli impianti di risalita, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica), oppure se per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale degli impianti o la chiusura di qualche pista. Non dà diritto al rimborso nemmeno lo smarrimento del biglietto e/o infortunio sciistico o malattia.     

In caso di SMARRIMENTO o DIMENTICANZA del proprio titolo di viaggio si è tenuti ad ACQUISTARNE UNO NUOVO a prezzo intero valido per la giornata di sci.

Il cliente è tenuto a controllare la correttezza del resto e dello skipass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all’acquisto.

La società Sciovie Cardini SRL non risponde dei danni che si possono verificare all’abbigliamento e/o alle attrezzature durante l’espletamento dell’attività sciistica e/o la risalita degli impianti. Conseguentemente non è prevista alcuna copertura assicurativa. Si informano gli utenti sull’inevitabile rischio di eventuali tracce di grasso/olio sugli impianti di risalita.

6) Privacy   – INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/03

In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e le modalità di conferimento.

Ai sensi del D.Lgs. citato, si informa che il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le informazioni riguardano i dati personali raccolti direttamente presso l’interessato. L’acquisizione ed il trattamento di dati personali sono necessari per l’emissione dello skipass, per dare regolare esecuzione al servizio, contrastare comportamenti fraudolenti e per adempiere ad obblighi di legge. Per tali finalità la Società si avvale anche dell’utilizzo di tecnologie Rfid, che consentono di tracciare il percorso del possessore del biglietto/abbonamento e tecnologie che consentono di verificare l’effettiva corrispondenza tra il titolare del biglietto ed il possessore dello stesso. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse all’emissione dello skipass ed il loro conferimento è obbligatorio per l’emissione del biglietto, pertanto il rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti. Non è prevista alcuna forma di diffusione all’esterno dei dati personali; potranno venire a conoscenza dei dati oltre al titolare del trattamento, soggetti incaricati: biglietteria, ufficio amministrazione, ufficio contabilità, nonché eventuali soggetti nominati quali responsabili del trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. I dati raccolti resteranno memorizzati per tutta la durata di validità del supporto. Per lo svolgimento di talune delle attività correlate alle finalità di cui sopra, i dati potrebbero essere comunicati in adempimento di obblighi di legge ovvero a società di assicurazione e a legali per la gestione e risoluzione di controversie, società di soccorso, forze dell’ordine. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la societa Sciovie Cardini SRL sita in Frazione Cardini 34. Qualora occorresse l’intervento dei soccorsi o delle forze dell’ordine sulle piste da sci, la documentazione comprovante il suddetto verrà conservata presso la sede del titolare per il tempo necessario alla conclusione delle incombenze connesse al medesimo. Nel corso delle manifestazioni e degli eventi sportivi potranno essere scattate fotografie ed effettuate riprese.

Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 196/03 l’interessato può rivolgersi all’ufficio della società Sciovie Cardini SRL per conoscere, integrare, modificare i dati personali, nonché per richiederne la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è la Sciovie Cardini SRL

Art. 7. D.Lgs 196/03 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

      1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

      2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

  1. dell’origine dei dati personali
  2. delle finalità e modalità del trattamento;
  3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
  5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

      3. L’interessato ha diritto di ottenere:

  1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

      4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

  1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”.

Art. 18. – comma 3    i) …….  l’utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell’utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;

Art. 35. (Sanzioni)

Fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12;

b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

c) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;

d) la sanzione da 40,00 euro a 250,00 euro, a carico dell’utente, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera i) relative

alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;

e) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera e) relative all’obbligo di chiusura delle piste;

f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera g);

g) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto.

2. In attuazione dell’articolo 18, comma 2 della l. 363/2003, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);

b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;

c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 6;

e) 26=>da 400,00 euro <=26 a 2.500,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all’articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;

f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l’utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 8, primo periodo;

g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3;

h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 4;

i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2;

j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 4;

k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l’omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all’articolo 32, comma 2 o per l’esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;

l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3;

m) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 14 della l. 363/2003, relativa all’omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 6;

n) la sanzione amministrativa di cui all’articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 7 relative all’obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni; <=27

o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 4 e all’articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall’ente irrogatore.

4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all’articolo 16 della l. 689/1981.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all’intera variazione media nazionale, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l’esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l’immediato ritiro del titolo di viaggio.

8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.

9. Nei casi in cui per l’utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.

Art. 32. (Norme di comportamento)

1. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all’affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all’articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.

8. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L’attività di mountain-bike svolta all’interno dei bike park di cui all’articolo 31 è assimilata all’attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

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